http://newslettereuropa.blogspot.com/2006/04/ufficio-politiche-comunitarie.html Newsletter sull'Europa - Coordinamento Toscano dei centri Europe Direct: Approfondimento

1.4.10

 

Approfondimento

Il Meccanismo dei deficit eccessivi, proposte di superamento e contrasto
La politica fiscale, diversamente da quella monetaria, è di competenza dei singoli Stati dell’ area euro ma è sottoposta a precise indicazioni rectius vincoli fissati a livello comunitario, queste regole fiscali sono fissate sia nel Trattato di Maastricht sia nel Patto di Stabilità e Crescita e di Crescita e nelle sue successive modifiche.

La disciplina fiscale nel Trattato di Maastricht
Il Trattato di Maastricht in tema fiscale prevede secondo l’(art 104C) che gli stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi, la Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti.
In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di due criteri
a) Nel caso in cui il rapporto deficit/PIL superi un valore di riferimento previsto del 3%, salvo che il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento; e il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento.
b) Nel caso in cui il rapporto debito/PIL superi un valore di riferimento previsto del 60%, a meno che il rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.
Il trattato di Maastricht inoltre fornisce delle indicazioni sulla procedura da seguire se uno Stato Membro non rispetta uno od entrambi i criteri fiscali, a tale proposito verrà effettuata una relazione da parte della Commissione, ed una raccomandazione del Consiglio allo stato membro, nella quale verranno richieste delle misure restrittive in caso di persistenza di superamento dei limiti percentuali. Verrà poi data applicazione a contromisure più o meno sanzionatorie, ad esempio informazioni supplementari, riduzione dei prestiti europei, ammenda e deposito infruttifero.

l Patto di Stabilità e Crescita (PSC)
Il Patto di Stabilità e Crescita nasce dal riconoscimento da parte dell’UE dell’importanza cruciale di garantire la continuazione della disciplina di bilancio inizialmente prescritta per la terza fase dell’Unione Economica e Monetaria iniziata il 1° gennaio 1999.
L'obiettivo è garantire che, anche una volta introdotta la moneta unica, venga mantenuta la disciplina seguita dagli Stati membri in materia di bilancio. Il PSC in questo quadro rafforza il riferimento del Trattato e chiarisce la procedura da adottare in presenza di deficit pubblici eccessivi.
Formalmente, il patto di stabilità e di crescita è costituito da una serie di atti comunitari e del consiglio europeo tra i quali il più importante risulta essere quello legato alle misure repressive nei confronti degli stati Regolamento (CE) n. 1467/97 sulle modalità di attuazione della procedura per disavanzo eccessivo quando uno Stato membro supera il valore di riferimento, vale a dire un disavanzo superiore al 3% del prodotto interno lordo (PIL) (parte repressiva)
L’impegno cruciale chiesto dal PSC è il perseguimento dell'obiettivo a medio termine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo, che permetterà agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il deficit pubblico entro il valore di riferimento del 3 % del PIL il patto risulta così un meccanismo- autodisciplinante con l’obiettivo di politica fiscale solida e margini adeguati di politiche anti-cicliche

Attuazione del Patto di Stabilità e Crescita
La procedura dei deficit eccessivi viene avviata se uno Stato membro supera il criterio del disavanzo pubblico, fissato al 3% del prodotto interno lordo (PIL). Se il Consiglio rileva un disavanzo eccessivo, invia delle raccomandazioni allo Stato membro interessato affinché adotti le misure necessarie per porre fine a tale situazione. Se lo Stato membro non si conforma alle raccomandazioni o non prevede le misure destinate a porre rimedio alla situazione, il Consiglio può adottare sanzioni contro tale paese, in un primo momento sotto forma di deposito senza interessi presso la Comunità, il deposito in questione viene in linea di principio convertito in ammenda se, nei due anni che seguono, il disavanzo eccessivo non viene corretto.
L’identificazione e la richiesta di correzione, nel caso in cui venga individuato un disavanzo eccessivo nei conti pubblici di uno Stato si realizza quando il Consiglio formula contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni; entro un termine massimo di quattro mesi lo Stato membro deve mettere in pratica la correzione del deficit eccessivo che dovrebbe essere completata nell'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, ammesso che non sopraggiungano circostanze eccezionali.
Ci sono poi una serie di sanzioni cui lo stato deve far fronte nel caso in cui non adempia alle raccomandazione che sono state intimate. La costituzione di un deposito infruttifero (in % del PIL e in % della differenza tra deficit/PIL e obiettivo 3%) che a seconda della riduzione del deficit viene abrogato o convertito in ammenda.

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