http://newslettereuropa.blogspot.com/2006/04/ufficio-politiche-comunitarie.html Newsletter sull'Europa - Coordinamento Toscano dei centri Europe Direct: Approfondimento

27.11.07

 

Approfondimento

Rapporto della Commissione Europea sugli “aiuti di Stato”
La recente normativa sugli aiuti di stato

L’economia è storicamente il settore chiave del processo di integrazione europea e l’istituzione di un mercato unico degli Stati Membri si configura fin dall’epoca del Trattato di Roma (1957), istitutivo della CEE. Tuttavia, solo nel corso degli anni novanta si è accelerato il percorso che ha portato alla creazione del Mercato Unico Europeo (MUE), mirante a realizzare nei fatti il principio della libera circolazione di merci, servizi, capitali e lavoratori nell’area dell’UE. Il momento simbolico più significativo è stato indubbiamente l’adozione dell’euro da parte di dodici paesi membri, cui recentemente si è aggiunta la Slovenia. Parallelamente le riforme ai trattati hanno permesso all’UE di estendere le sue competenze a settori collegati con il mercato unico (politiche sociali, ambiente, istruzione, esteri...). Il percorso non è ancora ultimato poiché permangono nodi irrisolti, come gli ostacoli giuridici alla libera circolazione dei servizi e il riconoscimento europeo dei titoli di studio.
La normativa in materia di aiuti di Stato:
Uno dei cardini fondamentali di un’economia integrata è la “libera concorrenza”. Da ciò derivano due conseguenze: primo, la necessità di trasferire una competenza assoluta in materia ad un’autorità preposta a livello europeo (la Commissione, nella fattispecie la Direzione Generale per la Concorrenza, diretta attualmente dall’olandese Neelie Kroes); secondo, una normativa piuttosto rigida in materia di aiuti di Stato, ovvero tutte le misure (non solo i meri sussidi) con cui le autorità pubbliche di uno Stato membro aiutano le imprese (private o a partecipazione pubblica) che operano all’interno del mercato unico. Il Trattato elenca tassativamente all’articolo 87 gli aiuti compatibili e quelli che possono essere ritenuti tali seguendo un’apposita procedura, nonché le condizioni e modalità con cui possono essere erogati. Nello specifico sono considerati compatibili gli aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori e quelli destinati a mitigare i danni derivanti da calamità naturali. Il comma successivo elenca le forme di aiuto che possono essere considerate compatibili con il mercato comune, purchè rispettino determinate condizioni. Vi rientrano gli aiuti concessi per favorire lo sviluppo economico di regioni depresse, realizzare progetti di comune interesse europeo, fronteggiare gravi turbamenti economici, finalizzati alla promozione del patrimonio culturale e, con una clausola aperta, tutte le altre categorie di aiuti dietro delibera a maggioranza qualificata del Consiglio. Le autorità statali, prima di concedere un aiuto di stato, devono presentare una previa notifica alla Commissione che si pronuncia circa la compatibilità dell’aiuto con l’obiettivo di preservare la concorrenza nel mercato comune. Lo Stato membro deve attendere la pronuncia della Commissione prima di procedere alla concessione degli aiuti. Nel caso in cui la Commissione constati, a seguito di denuncia o su propria iniziativa, che un aiuto è incompatibile oppure è stato attuato in modo abusivo, ne chiede la soppressione o la modifica allo Stato membro entro un termine preciso, scaduto il quale la Commissione stessa o qualsiasi Stato interessato può adire la Corte di Giustizia Europea. Nondimeno, uno Stato membro può arrestare questa procedura (generalmente lo Stato che ha intenzione di procedere nella concessione di aiuto) richiedendo una delibera del Consiglio dell’Unione all’unanimità che dichiari l’aiuto compatibile in deroga alle disposizioni del Trattato e del regolamento attuativo 659/1999, purché tale richiesta sia fondata su circostanze eccezionali. La procedura avviata dalla Commissione si arresta in attesa di una delibera del Consiglio entro tre mesi, scaduti i quali, se il Consiglio non si è pronunciato, può riprendere. Il meccanismo appare collaudato giacché, se la concorrenza è in pericolo, lo Stato le cui imprese risultino danneggiate, potrà tutelarle in sede di Consiglio visto il requisito dell’unanimità. Il rischio latente è quello di uno “scambio di favori” tra Stati.
Il quadro di valutazione della Commissione:
La Commissione Europea effettua un monitoraggio continuo della situazione nei singoli Stati membri e pubblica periodicamente un quadro di valutazione, l’ultimo dei quali risale allo scorso 28 giugno. Neelie Kroes, commissario che detine il portafoglio della concorrenza ha dichiarato: "Gli aiuti illegali compromettono la competitività europea e il corretto funzionamento del mercato unico. Spetta agli Stati membri provvedere affinché tutte le misure di aiuto siano notificate e sia data immediata esecuzione alle decisioni di recupero. Confermo il mio impegno a lottare con tutti i mezzi disponibili contro gli aiuti illegali". Nel rapporto la Commissione evidenzia come le maggiori turbative alla concorrenza provengano dagli aiuti illegali, ovvero erogati abusivamente o prima della decisione della Commissione, a fronte degli aiuti passati attraverso il filtro della Commissione, ovvero da questa approvati. Infatti, nel periodo 2000-2006 la Commissione ha rifiutato la concessione di aiuti o ne ha subordinato l’adozione a precise condizioni nel 25,6% dei casi di aiuto illegale e solo nel 2,7% per gli aiuti notificati. Questo dato sembrerebbe suffragare l’ipotesi che gli Stati membri siano consapevoli della “potenziale illegalità” di una forma di aiuto e cerchino di evitare il meccanismo della notifica per “farla franca” oppure garantire una forma di aiuto quantomeno temporanea. Nello stesso periodo, la Commissione ha adottato circa 600 decisioni su casi di aiuto illegali, di cui cinque grandi Stati (Germania, Italia, Spagna, Francia e Regno Unito nell’ordine) rappresentano circa il 73% del totale dei casi accertati di illegalità. Ma cosa succede se uno Stato eroga un aiuto considerato incompatibile con il regime di libera concorrenza dell’UE? Abbiamo già detto che se lo Stato membro non si conforma alle richieste della Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia e chiedere una sentenza di condanna. Se lo Stato non si adegua nemmeno alla sentenza di condanna, la Commissione ha adottato nel 2005 un piano d’azione per accelerare l’esecuzione delle decisioni di recupero. Le azioni di recupero impongono allo Stato membro di recuperare gli aiuti di Stato concessi e ritenuti illegali o incompatibili. Lo sforzo ha consentito il recupero di 6 miliardi di euro, in aggiunta a 2,1 miliardi in interessi, pari al 71% dell’importo totale da recuperare, mentre nel dicembre 2004 era stato recuperato solo il 25%. Purtroppo un ammontare pari a 1,2 miliardi sono finiti persi in procedure fallimentari. L’azione della Commissione è stata favorita anche da una sinergia con la Corte di Giustizia durante la sentenza Deggendorf , la quale fissa un importante principio che ha permesso alla Commissione di vietare l’erogazione di nuovi aiuti, seppur compatibili, a favore di quelle imprese non abbiano rimborsato in precedenza aiuti considerati illegali o incompatibili di cui abbiano beneficiato. E’ atteso nelle prossime settimane la pubblicazione del quadro di valutazione per il secondo semestre, che conterrà le cifre del 2006 relative agli aiuti di Stato.
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