http://newslettereuropa.blogspot.com/2006/04/ufficio-politiche-comunitarie.html Newsletter sull'Europa - Coordinamento Toscano dei centri Europe Direct: Approfondimento

3.7.06

 

Approfondimento

Newsletter sull'Europa

L'Iniziativa Europea per la Trasparenza


Le origini dell’iniziativa:
Una delle cause principali dell’allentamento del legame tra il cittadino e la sfera politico – amministrativa è il diffuso scetticismo circa la possibilità di rendere le istituzioni pubbliche responsabili del loro operato. La percezione di una mancanza di trasparenza nelle procedure decisionali disincentiva il cittadino a partecipare attivamente al dibattito sulle politiche pubbliche ingenerando qualunquismo e disillusione. L’estensione dei settori di intervento dell’UE ha reso urgente il problema della trasparenza e della responsabilizzazione delle istituzioni comunitarie. Le barriere linguistiche, il digital divide intergenerazionale, la scarsa visibilità dell’impatto positivo del sostegno a programmi di ampia portata e progetti capillari, la versione spesso fornita dai politici nazionali dell’UE come “capro espiatorio” di misure altrimenti impopolari sono elementi che convergono verso un’immagine di Bruxelles come di un potente e oscuro apparato burocratico. Nel 2001 la Commissione Prodi pubblicò il Libro Bianco sulla Governance Europea che prevedeva misure per migliorare l’accessibilità agli archivi comunitari, riformare i rapporti interistituzionali e strutturare le relazioni tra UE e gruppi di interesse secondo un modello improntato a criteri di trasparenza e codici morali di condotta. La European Transparency Initiative è stata varata nel novembre 2005 per analizzare la strategia comunitaria in materia di trasparenza. L’obiettivo è rilanciare il sentimento di fiducia nell’Europa e invertire la tendenza negativa rilevata dai recenti sondaggi di Eurobarometro. Il Libro Verde sull'Iniziativa Europea per la Trasparenza apre un’ampia consultazione che terminerà il 31 agosto 2006.

Contenuti del Libro Verde:
Il Libro tratta tre tematiche di cui due appaiono particolarmente importanti: l’inquadramento del lobbismo a livello europeo e la diffusione di informazioni sui beneficiari di fondi comunitari. 1) Disciplinare sul lobbismo: Il lobbismo è definito come una componente legittima dei sistemi democratici che presenta vantaggi poiché può incanalare l’attenzione delle istituzioni UE su problemi importanti, fornire pareri con un alto grado di competenza tecnica – settoriale migliorando con il loro apporto la qualità della legislazione comunitaria in accordo con l’obiettivo dichiarato della Commissione: “legiferare meglio”. Le potenziali aree problematiche investono non solo le attività palesemente illegali (frode, corruzione…) ma un insieme vasto di azioni che dissimulano posizioni di privilegio o di potere poiché i gruppi di interesse spesso operano su un crinale ancora non puntualmente disciplinato dal punto di vista normativo. Ciò può accadere per la distorsione delle informazioni fornite o per derive clientelari dei rapporti tra funzionari e lobbisti. Un’altra critica riguarda la maggiore disponibilità di risorse che le grandi aziende possono destinare ad attività di pressione. La questione concerne la distinzione tra interessi concentrati (caratterizzati da una forte identità di vedute, miglior capacità organizzativa e maggior coagulo di risorse) e interessi diffusi (ad esempio consumatori o disabili). La Commissione per ovviare a questo problema destina dei fondi a sostegno di gruppi di interesse diffusi, deboli operanti nel terzo settore. Il Libro Verde muove da un’analisi delle opzioni esistenti e individua due direttrici per strutturare le attività di lobby: il rafforzamento del controllo esterno e il riconoscimento di moduli di norme di condotta.
Controllo esterno: impostare coerenti forme di controllo da parte dell’opinione pubblica è un volano oltre ad incrementare il grado di trasparenza delle procedure decisionali può avvicinare all’UE i cittadini e le organizzazioni della società civile. La Commissione propone di discutere sull’opportunità di fornire maggiori informazioni su coloro che, con suggerimenti e opinioni, hanno contribuito alla redazione di una proposta legislativa. Lo strumento individuato è CONECCS, un database a partecipazione volontaria sui gruppi di interesse europei aperto alla consultazione da parte dei cittadini. Attualmente il sistema non prevede incentivi alla registrazione da parte delle organizzazione rappresentanti interessi specifici. La Commissione avanza l’ipotesi di istituzionalizzare una procedura di registrazione che permetta di fruire di vantaggi come essere avvertiti in caso di consultazioni su temi di interesse delle organizzazioni registrate. Le organizzazioni dovrebbero rendere disponibili informazioni su categoria di interessi rappresentata, fonti di finanziamento, missione e sottoscrivere un codice di condotta.
Codici di condotta: l’adozione di codici di condotta è finalizzata a rendere moralmente integri e probi i comportamenti di politici, funzionari e stakeholders coinvolti nei delicati processi di negoziazione, redazione e attuazione delle politiche pubbliche. La Commissione sostiene che il limite principale concerne che l’attenzione è stata esclusivamente puntata sull’imparzialità di politici e funzionari (anche nelle disposizioni dei trattati istitutivi), trascurando invece la condotta dei lobbisti. La Commissione nel 1992 propose la sottoscrizione volontaria di un codice di condotta contenente requisiti minimi: correttezza d’azione, divieto di divulgazione di informazioni fuorvianti e divieto di offrire incentivi o altri vantaggi per conseguire informazioni o trattamenti preferenziali. Tuttavia al sistema di autoregolamentazione hanno aderito poche organizzazioni di interessi, inoltre non sussistono meccanismi diversi dall’autodisciplina per garantire l’applicazione delle norme di condotta. Per garantire organicità la Commissione vaglia l’ipotesi di redigere un codice di condotta comune in cui l’enforcement sia garantita da un organizzazione ombrello ad hoc e possibilmente abbinato a un sistema di registrazione. La partecipazione al sistema dovrebbe avvenire su base volontaria ma qualora il sistema si dimostrasse inefficace la Commissione ventila l’istituzione di un sistema a registrazione obbligatoria con un rigido codice di condotta.
2) Diffondere informazioni sui beneficiari di fondi comunitari:
La Commissione ritiene che per accrescere il sostegno dei cittadini al processo di integrazione europea sia necessario informare i cittadini (ovvero i contribuenti) sull’impiego dei fondi stanziati dal bilancio UE, la cui esecuzione è demandata alla Commissione. Le informazioni relative ai beneficiari sono già disponibili per le politiche finanziate dall’UE che sono gestite direttamente a livello centrale. Tuttavia, ben il 75,7% delle politiche finanziate dall’UE è a gestione concorrente, ossia congiunta da parte di Stati membri e istituzioni comunitarie: è il caso, tra gli altri, della Politica Agricola Comune (PAC), dei fondi strutturali, del fondo di coesione e della Politica Comune per la Pesca (PCP). I beneficiari possono variare notevolmente, da singoli cittadini a organizzazioni pubbliche o private, e le informazioni sul loro conto sono attualmente gestite dagli Stati membri con totale autonomia e discrezionalità. Pur essendo vero che la Commissione monitora il corretto utilizzo dei fondi comunitari e che le Autorità di Gestione dei fondi sono tenute a presentare dettagliate relazioni e rendicontare sulle modalità con cui sono spesi i fondi stanziati, l’eterogeneità del quadro giuridico non consente alla Commissione di fornire le informazioni che riceve anche se queste sono spesso richieste da coloro che non sono riusciti ad ottenerle a livello nazionale. La Commissione non sempre dispone di tali informazioni e, in ogni caso, è impossibilitata a renderle pubbliche in assenza di un previo accordo con lo Stato membro. Inoltre, le legislazioni a tutela della privacy differiscono notevolmente da uno Stato all’altro in quanto rispondono ad aspetti inerenti la cultura, la sensibilità e le tradizioni nazionali. Queste leggi garantiscono un grado di protezione al di sopra dei requisiti e standard minimi richiesti a livello comunitario. L’introduzione dell’obbligo a livello comunitario di rendere disponibili le informazioni sui beneficiari dei fondi UE erogati nell’ambito della gestione concorrente è alla base di una politica omogenea a livello sopranazionale che sia capace di contemperare due esigenze fondamentali della società post-industriale: la protezione e tutela delle informazioni sensibili e le esigenze di trasparenza dell’azione pubblica, soprattutto quando implica l’uso di risorse finanziarie. Bisogna evitare che la tutela della privacy divenga una roccaforte incessabile e opaca che fornisca incentivi ad adottare comportamenti illegittimi.

Le tappe successive:
Parallelamente alla consultazione iniziata dal Libro Verde, la Commissione porterà avanti proprie iniziative per migliorare il suo grado di trasparenza e accessibilità da parte dei cittadini attraverso la creazione di un portale in cui saranno rese disponibili le informazioni sui beneficiari finali dei fondi comunitari gestite a livello centrale, nonché i collegamenti ai siti di quegli Stati che rendono disponibili informazioni, sia pur parziali, sui beneficiari dei fondi comunitari. Analogamente la Commissione promuoverà l’adozione di codici etici di condotta presso il variegato cosmo del lobbismo ma anche tra i funzionari pubblici. A questo scopo è stato proposto lo scorso 5 aprile di commissionare uno studio comparato sulle norme e gli standard etici e professionali dei funzionari pubblici.
A seguito della consultazione è possibile che la Commissione disponga un libro Bianco contenente un complesso organico di misure da approvare e implementare per perseguire concretamente i traguardi fissati dal libro Verde.

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